Art. 6
Visita iniziale
In vigore dal 22 giu 2005
1. La visita iniziale della nave è finalizzata ad accertare che l'unità soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento.
2. La visita iniziale comprende una ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della carena.
3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-04-04;95#art-6