Art. 5

Esclusioni dal controllo della messa in servizio

In vigore dal 12 feb 2005
1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi: a) tutte le attrezzature ed insiemi già esclusi dall'; b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori; c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*1; d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all'atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio.
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urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2004-12-01;329#art-5

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Esclusioni dal controllo della messa in servizio (Art. 5 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.) — Testo vigente | Portale Normativo