Art. 10
Riqualificazione periodica
In vigore dal 12 feb 2005
1. Ai fini della definizione della periodicità dei controlli di attrezzature ed insiemi di cui all', finalizzati alla «riqualificazione periodica» degli stessi ed allo scopo di definire una metodologia procedurale omogenea tutte le attrezzature di cui all', vengono classificate tenendo conto delle categorie definite dall'Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000.
2. Per verifiche di riqualificazione s'intendono:
a) verifiche d'integrità come definite all';
b) verifiche di funzionamento come definite all'.
3. La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, è regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli allegati A e B. La frequenza ditali verifiche va modificata qualora il fabbricante delle singole attrezzature, nel manuale d'uso e manutenzione, indichi periodicità di interventi inferiori a quelle indicate nella citata tabella con particolare riguardo al problema della corrosione ed erosione o altre azioni che possano compromettere nel tempo la stabilità strutturale delle attrezzature.
Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e di quelli suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica eseguita.
4. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono la stessa periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
5. Ispezioni alternative e con periodicità differenti da quelle elencate nelle tabelle di cui agli allegati A e B, ma tali da garantire un livello di protezione equivalente, possono essere accettate per casi specifici, nonché per determinate tipologie, fatto salvo quanto previsto nelle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante dell'attrezzatura stessa e previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive; la relativa richiesta di deroga dovrà essere presentata dall'utente corredata da un'adeguata relazione tecnica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2004-12-01;329#art-10