Art. 8
Durata dei corsi di studio
In vigore dal 27 nov 2004
1. Per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all', tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'.
2. Fatto salvo quanto previsto all', comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2004-10-22;270#art-8