Art. 8

Durata dei corsi di studio

In vigore dal 27 nov 2004
1. Per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all', tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'. 2. Fatto salvo quanto previsto all', comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2004-10-22;270#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Durata dei corsi di studio (Art. 8 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.) — Testo vigente | Portale Normativo