Art. 11

Regolamenti didattici di ateneo

In vigore dal 11 ago 2023
1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell', comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione. 3. Ogni ordinamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell', comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. 4-bis. I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purchè in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione. 5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe. 7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all', comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall', comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi; b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative; c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale; g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'; h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno; l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità; m) alla valutazione della qualità delle attività svolte; n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all', comma 10. 8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 ha disposto (con l'art. 17, comma 3, lettere b), c) e d)) che "A decorrere dalla data di emanazione degli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10 del presente decreto, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e' cosi' modificato: [...] b) all'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche docenti-studenti"; c) all'articolo 11, comma 7, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " anche per il monitoraggio degli obiettivi strategici programmati ogni triennio"; d) all'articolo 11, comma 7, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in modo coordinato rispetto a quanto definito dall'ANVUR per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dall'ateneo e dalle proprie articolazioni interne".".

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urn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2004-10-22;270#art-11

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