Art. 12 bis
Monitoraggio
In vigore dal 11 ago 2023
1. Il Ministero dell'università e della ricerca acquisisce dalle università, dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, i dati relativi alle attività formative dei singoli corsi di studio, ai fini del monitoraggio sull'applicazione del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2004-10-22;270#art-12-bis