Art. 12 bis

Monitoraggio

In vigore dal 11 ago 2023
1. Il Ministero dell'università e della ricerca acquisisce dalle università, dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, i dati relativi alle attività formative dei singoli corsi di studio, ai fini del monitoraggio sull'applicazione del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2004-10-22;270#art-12-bis

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo