Art. 5

Accesso agli atti del procedimento

In vigore dal 1 set 2004
1. Ai sensi e con le modalità indicate nel regolamento previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, i soggetti indicati negli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa hanno diritto di accesso agli atti del procedimento in possesso del Ministero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 aprile 2004 Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 116
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