Art. 3
Procedura
In vigore dal 1 set 2004
1. Gli istituti stranieri di istruzione superiore presentano richiesta al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e inviano la domanda, per conoscenza, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri, corredata della documentazione attestante i requisiti di cui all', comma 2.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento trasmette al Comitato e al Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio copia della stessa e della relativa documentazione per la verifica dei requisiti di cui all', comma 2, lettera c). Nel medesimo termine, copia dell'istanza e della documentazione viene trasmessa al Consiglio Universitario Nazionale o al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, per la verifica dei requisiti previsti nell', comma 2, lettere b), d), e) ed f).
3. Entro i successivi centoventi giorni, il Comitato e il Consiglio Universitario Nazionale o il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale formulano motivate valutazioni tecniche circa il possesso dei requisiti previsti dall', comma 2, da parte dei soggetti istanti.
4. Entro il termine di cui al comma 3 i Ministeri dell'interno e degli affari esteri comunicano al Ministero dell'istruzione, università e ricerca eventuali osservazioni di rispettiva competenza.
5. Previo conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento, del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, con decreto del Direttore generale competente, i titoli rilasciati dagli istituti indicati nell', comma 1, possono essere dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento disciplinate dall' della legge con l'obbligo anche di rapportarne la durata del percorso formativo alla durata legale degli studi previsti dai vigenti ordinamenti universitari italiani.
6. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, i termini indicati nel presente articolo possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per ulteriori sessanta giorni con provvedimento motivato da comunicare all'istituto interessato.
7. Il provvedimento di diniego all'ammissibilità, idoneamente motivato, è adottato con le stesse modalità.
8. I provvedimenti indicati nei commi 5 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2004-04-26;214#art-3