Art. 3
In vigore dal 8 mag 2004
1. Qualora il dipendente ometta di presentare nei termini richiesti la dichiarazione prevista dall', il competente ufficio dell'amministrazione centrale provvederà a recuperare le somme già corrisposte a titolo di aumenti per situazione di famiglia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 marzo 2004
Il Ministro: Frattini
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 361
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2004-03-09;103#art-3