Art. 2
In vigore dal 8 mag 2004
1. Gli uffici all'estero trasmettono, entro il 28 febbraio di ogni anno, al competente ufficio dell'amministrazione centrale le dichiarazioni rese da ogni dipendente con familiari a carico stabilmente residenti in sede, ai sensi del comma 1 dell'.
Nella comunicazione dell'ufficio all'estero deve risultare, per ciascun dipendente, se siano stati superati o meno i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, per la corresponsione degli aumenti per situazione di famiglia e, in caso affermativo, di quanti giorni tali limiti siano stati superati.
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2004-03-09;103#art-2