Art. 5
Disposizioni transitorie
In vigore dal 17 gen 2004
1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino alla data dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall', comma 7, del presente decreto, il Ministero si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni per il rilascio, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativamente alle prescrizioni degli allegati I e II, dell'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo denominati cronotachigrafi CEE, rispettivamente ai montatori ed alle officine autorizzate.
2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti per le Camere di commercio e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni dall', comma 6, del presente decreto, l'elenco delle autorizzazioni emesse ai sensi del comma 1 è comunicato dalle Camere di commercio e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni, con cadenza mensile, alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, ufficio D 3 strumenti di misura del Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 ottobre 2003
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 270
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-10-31;361#art-5