Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 feb 2022
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:
a) all' del regolamento (UE) n. 165/2014;
b) all' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, così come modificato dall' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/502.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende, altresì, per:
a) «controllo periodico», un insieme di operazioni effettuate per verificare il corretto funzionamento del tachigrafo, la corrispondenza tra le impostazioni e i parametri del veicolo e l'assenza di un eventuale collegamento del tachigrafo a dispositivi di manipolazione;
b) «Regolamento»: il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada;
c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, e la normativa tecnica;
d) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni;
e) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico delle Camere di commercio;
g) «gestore del sistema informativo»: la società InfoCamere S.C.p.A. - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni;
h) «Autorità di controllo»: le autorità di controllo deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di lavoro e previdenza sociale e trasporto stradale o adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-10-31;361#art-2