Art. 3
Caratteristiche e prezzi dei contrassegni
In vigore dal 20 gen 2004
1. I contrassegni di cui all' sono i seguenti:
a) contrassegno per i prodotti alcolici sottoposti all'accisa sull'alcole etilico nel taglio unico «fino a 5 centilitri»;
b) contrassegno per i prodotti alcolici, diversi da quelli di cui alla lettera c), sottoposti all'accisa sull'alcole etilico, nei tagli «fino a 0,10 l», «0,20 l», «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l»;
c) contrassegno per le bevande alcoliche, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione e la frutta sotto spirito, sottoposte all'accisa sull'alcole etilico, nei tagli «fino a 0,10 l», «0,20 l», «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l», «4,50 l»;
d) contrassegno per le bevande alcoliche sottoposte all'accisa sui prodotti intermedi, nei tagli «fino a 0,10 l», «oltre 0,10 l fino a 0,75 l», «1,00 l», «oltre 1,00 l, fino a 2,00 l», «oltre 2,00 l fino a 5,00 l», «30,00 l», «60,00 l».
2. Le caratteristiche delle tipologie di contrassegni di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato A e sono rappresentate graficamente nei fac-simile di cui all'allegato B.
3. I prezzi dei contrassegni di cui all', per mille esemplari, sono i seguenti:
a) tipologia A
1) unico taglio «fino a 5 centilitri» euro 5,00;
b) tipologia B
1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00;
2) taglio «0,20 l» euro 15,00;
3) tagli «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l» euro 47,00;
c) tipologia C
1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00;
2) taglio «0,20 l» euro 15,00;
3) tagli da «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l», «4,50 l» euro 47,00;
d) tipologia D
1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00;
2) tagli «oltre 0,10 l fino a 0,75 l», «1,00 l», «oltre 1,00 l fino a 2,00 l», «oltre 2,00 l fino a 5,00 l», «30,00 l», «60,00 l» euro 15,00.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-10-10;322#art-3