Art. 2
Esclusioni
In vigore dal 20 gen 2004
1. Sono escluse dall'obbligo di applicazione del contrassegno le preparazioni toniche richiamate dalle note esplicative al capitolo 22 della nomenclatura combinata, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 2002/C 256/01 del 23 ottobre 2002, limitatamente a quelle che, per la loro composizione, devono essere assunte in piccole quantità. Restano, inoltre, ferme sia l'esclusione dall'obbligo di applicazione del contrassegno, sia l'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti non contrassegnati, previste dal regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione per alcune bevande secondo determinate condizioni, adottato con decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-10-10;322#art-2