Art. 2
In vigore dal 31 ott 2003
1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento, fabbricato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformità alle procedure di approvazione del tipo già in vigore prima del 10 luglio 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 9 settembre 2003
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'ambiente
della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 16
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2003-09-09;279#art-2