Art. 1
In vigore dal 31 ott 2003
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo così come modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione» e, in particolare, l'articolo 18 concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;
Vista la direttiva 2001/53 della Commissione adottata in data 10 luglio 2001 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonché l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 3137 dell'11 ottobre 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
.
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è modificato come segue:
a) alla lettera d) la dicitura «1° gennaio 1999» è sostituita da «1° gennaio 2001»;
b) alla lettera q) la dicitura «1° gennaio 1999» è sostituita da «1° gennaio 2001».
2. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è sostituito dall'allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2003-09-09;279#art-1