Art. 11
Monitoraggio delle attività di riutilizzo
In vigore dal 1 mar 2026
1. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. L'autorità sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza e in relazione a quanto stabilito dall', comma 2, valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque reflue recuperate.
2. I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla regione con cadenza annuale.
Note all'articolo
- Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l'art. 13, comma 1-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2003-06-12;185#art-11