Art. 11

Monitoraggio delle attività di riutilizzo

In vigore dal 1 mar 2026
1. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. L'autorità sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza e in relazione a quanto stabilito dall', comma 2, valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque reflue recuperate. 2. I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla regione con cadenza annuale.

Note all'articolo

  • Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l'art. 13, comma 1-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185".

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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2003-06-12;185#art-11

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Monitoraggio delle attività di riutilizzo (Art. 11 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo