Art. 8

Scarico alternativo nel corpo recettore

In vigore dal 1 mar 2026
1. Qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata trattata, l'impianto di recupero delle acque reflue deve prevedere uno scarico alternativo delle acque reflue trattate. Lo scarico alternativo deve assicurare al corpo recettore gli usi legittimi e gli obiettivi di qualità di cui al Titolo II, Capo I del decreto legislativo n. 152 del 1999 e, come minimo, deve essere conforme alle disposizioni del Titolo III, Capo III del medesimo decreto legislativo.

Note all'articolo

  • Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l'art. 13, comma 1-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185".

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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2003-06-12;185#art-8

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Scarico alternativo nel corpo recettore (Art. 8 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo