Art. 6
Valutazione della prova attitudinale
In vigore dal 9 ago 2003
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a 30. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 maggio 2003
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro per le politiche comunitarie
Buttiglione
Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 331
Storico versioni
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