Art. 5

Svolgimento dell'esame

In vigore dal 9 ago 2003
1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale forense domanda di ammissione all'esame redatta secondo schema allegato sub B al presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove d'esame. Le prove scritte, ciascuna della durata massima di sette ore, si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento dell'ultima prova scritta e quella delle prove orali non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia.
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