Art. 2
Criteri per la mappatura e per l'individuazione degli interventi urgenti
In vigore dal 24 mag 2003
Criteri per la mappatura e per l'individuazione
degli interventi urgenti
1. La mappatura consiste:
a) in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito;
b) in una seconda fase di selezione di quei siti, individuati ai sensi della lettera a), nei quali è accertata la presenza di amianto, nell'ambiente naturale o costruito, tale da rendere necessari interventi di bonifica urgenti.
2. La prima fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera a), è realizzata secondo le categorie di ricerca ed i parametri definiti nell'allegato A, tenendo conto che nella mappatura devono essere inclusi tutti i siti - compresi quelli per i quali sono già disponibili dati derivati da censimenti, notifiche, sopralluoghi - nei quali sia effettivamente accertata una presenza di amianto, nonché le ulteriori localizzazioni che potranno essere individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La seconda fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera b), è realizzata sulla base dei criteri e della procedura individuati ai sensi dell', comma 2.
4. A supporto della rilevanza di un'area inserita nella mappatura, possono essere allegati eventuali dati statistici disponibili e studi epidemiologici relativi a patologie asbesto-correlate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2003-03-18;101#art-2