Art. 2 · Criteri per la mappatura e per l'individuazione degli interventi urgenti

Art. 2

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Criteri per la mappatura e per l'individuazione degli interventi urgenti

In vigore dal 24 mag 2003
Criteri per la mappatura e per l'individuazione degli interventi urgenti 1. La mappatura consiste: a) in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito; b) in una seconda fase di selezione di quei siti, individuati ai sensi della lettera a), nei quali è accertata la presenza di amianto, nell'ambiente naturale o costruito, tale da rendere necessari interventi di bonifica urgenti. 2. La prima fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera a), è realizzata secondo le categorie di ricerca ed i parametri definiti nell'allegato A, tenendo conto che nella mappatura devono essere inclusi tutti i siti - compresi quelli per i quali sono già disponibili dati derivati da censimenti, notifiche, sopralluoghi - nei quali sia effettivamente accertata una presenza di amianto, nonché le ulteriori localizzazioni che potranno essere individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. La seconda fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera b), è realizzata sulla base dei criteri e della procedura individuati ai sensi dell', comma 2. 4. A supporto della rilevanza di un'area inserita nella mappatura, possono essere allegati eventuali dati statistici disponibili e studi epidemiologici relativi a patologie asbesto-correlate.
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