Art. 5

In vigore dal 29 mag 2003
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, con riferimento a tutti i lavori il cui collaudo o certificato di regolare esecuzione risulti approvato dopo la suddetta data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 marzo 2003 Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 322
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