Art. 1

In vigore dal 29 mag 2003
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e in particolare l' in base al quale, tra l'altro, il Ministero per le politiche agricole assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 28 marzo 2000 concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto l'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 155: «Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato, a norma dell', comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto l'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4, dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili; Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 15 ottobre 2002 e in data 18 febbraio 2003 in sede di contrattazione decentrata con i quali sono stati stabilite le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2003; Vista la comunicazione effettuata con nota n. 4566 in data 13 marzo 2003 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . 1. La somma di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, è ripartita dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata, delle percentuali definitive, nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente regolamento, tenuto conto delle responsabilità delle singole figure professionali e del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto. 2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 è individuato, in base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La somma di cui al comma 1 è calcolata sommando le aliquote di cui ai seguenti punti a) e b): a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera, determinata come di seguito: 1) 0,75% per progetti di importo fino a euro 150.000; 2) 0,70% per progetti di importo compreso tra euro 150.000 e euro 750.000; 3) 0,65% per progetti di importo compreso tra euro 750.000 e euro 5.000.000; 4) 0,60% per progetti di importo compreso tra euro 5.000.000 e euro 25.000.000; 5) 0,50% per progetti di importo superiore a euro 25.000.000; b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito: 1) 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni; 2) 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria, restauri e risanamento conservativo; 3) 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria. 3. Allorquando il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, le aliquote percentuali di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno riferite all'importo del sottoprogetto o dello stralcio funzionale, fermo restando che gli incentivi saranno erogati in relazione alle parti del progetto effettivamente realizzate.
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