Art. 2
Quantificazione del fondo e criteri applicativi
In vigore dal 9 mag 2003
1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è riferito ai soli lavori effettivamente appaltati ed è determinato sulla base dell'importo lordo posto a base di gara, in misura pari all'l,5% per i lavori delle classi e categorie I c), I d), I e), I f), I g), II b), III a), III b), III c), IV c), VIII, IX a), IX b) e all'l% per i lavori delle classi e categorie I a), I b), VI a), VI b), previsti dall'articolo 14 del testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni, di seguito definito "testo unico". Eventuali varianti suppletive ai lavori appaltati non comportano aumento del fondo stesso.
2. Il personale destinatario del compenso è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alle attività di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori.
3. L'effettivo coinvolgimento del personale destinatario del compenso è comprovato con atti o documenti firmati dagli interessati e vistati dall'Amministrazione appaltante, dai quali si evince il tipo di attività svolta.
4. La misura del compenso di cui all' della legge 26 giugno 1965, n. 812, è aggiornata secondo le modalità e criteri del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:2003-02-07;90#art-2