Art. 1
Definizioni
In vigore dal 9 mag 2003
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 percento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto del piano della sicurezza della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori;
Visto in particolare l'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni il quale prevede che l'Amministrazione della difesa in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione;
Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente il regolamento per i lavori del genio militare;
Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni recante approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92/57 CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto il 24 ottobre 2001 in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;
Considerato che il Consiglio centrale della rappresentanza militare non ha espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota protocollo n. 8/59907/D.VIII6 dell'11 dicembre 2002);
Adotta
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) responsabile del procedimento o responsabili dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ufficiali del genio nominati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il responsabile del procedimento della fase di affidamento può essere un ufficiale, un dirigente o un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa.
I responsabili del procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione sono anche, nell'ambito delle rispettive fasi, responsabili dei lavori ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
b) coordinatori per la sicurezza i soggetti nominati dal responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
c) progettisti i soggetti nominati dal responsabile del procedimento, appartenenti ai ruoli tecnici ed in possesso del titolo di studio adeguato alla tipologia dell'intervento da progettare ed all'incarico singolarmente assegnato;
d) direttore dei lavori e assistenti, i soggetti designati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dell' e dell'articolo 56 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, regolamento per i lavori del genio militare, e successive modificazioni;
e) collaudatori i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dell'articolo 81 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, regolamento per i lavori del genio militare, e successive modificazioni, nonché dell' della legge 26 giugno 1965, n. 812.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:2003-02-07;90#art-1