Art. 5
Pensione di inabilità
In vigore dal 20 apr 2003
1. Il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui all', purchè tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2003-02-07;57#art-5