Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 apr 2003
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che detta criteri per la "totalizzazione dei periodi assicurativi", ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità da parte dei lavoratori iscritti in due o più delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, senza aver perfezionato in alcuna di esse i requisiti di assicurazione e contribuzione minimi richiesti dai rispettivi ordinamenti per il riconoscimento del diritto a pensione, e demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di stabilire le modalità di attuazione della relativa disciplina, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai predetti decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996; Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del febbraio/marzo 1999, che dichiara l'illegittimità costituzionale degli della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, una alternativa alla ricongiunzione onerosa, e demanda ad un intervento legislativo l'individuazione delle modalità di attuazione del principio della totalizzazione, cui è insito il carattere della gratuità; Ritenuto che il richiamato articolo 71 debba trovare applicazione in funzione integrativa sia dell' del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 - che, ai commi 1, 2, 3 e 4, introduce il principio generale del cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori soggetti esclusivamente al sistema contributivo ed, al comma 5, demanda all'autonomia gestionale degli enti privatizzati, gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore dei liberi professionisti, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi posseduti presso altre forme di previdenza obbligatoria, per il conseguimento del diritto a pensione - sia delle discipline settoriali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi; Sentiti, in data 30 marzo 2001, gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, 10 febbraio 1996, n. 103; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva degli atti normativi del 19 novembre 2001; Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con il predetto parere; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, eseguita con atto n. 85995/16/318/13 del 5 aprile 2002; Decreta: . Ambito di applicazione 1. Ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo. 2. La facoltà di totalizzazione, di cui al comma 1, opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorchè questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile. 3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione. 4. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.
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