Art. 5
Disposizioni transitorie relative all'articolo 3
In vigore dal 29 mar 2003
1. A decorrere dal 12 settembre 2003 le prescrizioni del paragrafo 7.2 dell'allegato B non saranno più applicabili ai fini dell'omologazione dei pannelli posteriori di identificazione.
2. Le omologazioni di pannelli posteriori di identificazione accordate applicando le prescrizioni del paragrafo 7.2 dell'allegato B, potranno essere estese.
3. Le omologazioni di pannelli posteriori di identificazione accordate entro l'11 settembre 2003 e tutte le estensioni di omologazione, comprese quelle accordate in base a serie precedenti di emendamenti al regolamento n. 70, restano valide.
4. Se un tipo di pannello di identificazione posteriore omologato in base ad una versione precedente del regolamento ECE/ONU n. 70 soddisfa i requisiti del presente decreto, le autorità che rilasciano l'omologazione ne danno comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati che sono parti contraenti del regolamento ECE/ONU n. 70.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2003-01-24;40#art-5