Art. 1

Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione dei pannelli posteriori di visibilità

In vigore dal 29 mar 2003
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132; Visto l'articolo 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388, con il quale sono state adottate norme di omologazione e di installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi, conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti emanati dalla Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ECE/ONU); Visto il regolamento ECE/ONU n. 70/01 ed il supplemento 1 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 1; Visto il supplemento 2 alla serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 70, le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 2; Visto il supplemento 3 alla serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 70, le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 3; Considerato che il regolamento ECE/ONU n. 70, serie 01 di emendamenti, è uno dei regolamenti ai quali la Comunità europea ha aderito con decisione del Consiglio n. 97/836/CE del 27 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 346 del 17 dicembre 1997; Ravvisata la necessità di adeguare all'emendamento 01 ed ai successivi supplementi del regolamento 70 gli allegati al citato decreto del Ministro dei trasporti n. 388 del 1988, e di consolidare in unico testo le relative prescrizioni; Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive n. 98/34/CE e n. 98/48/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dellarticolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: . Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione dei pannelli posteriori di visibilità 1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali N2 e N3), devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato e conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura 1 riportata nell'allegato A al presente decreto. 2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali O3 e O4), devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato e conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura 2 riportata nell'allegato A.
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Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione dei pannelli posteriori di visibilità (Art. 1 Regolamento recante norme di omologazione ed installazione dei pannelli retroriflettenti e retroriflettenti/fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi.) — Testo vigente | Portale Normativo