Art. 1

Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione dei pannelli posteriori di visibilità

In vigore dal 29 mar 2003
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132; Visto l'articolo 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388, con il quale sono state adottate norme di omologazione e di installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi, conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti emanati dalla Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ECE/ONU); Visto il regolamento ECE/ONU n. 70/01 ed il supplemento 1 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 1; Visto il supplemento 2 alla serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 70, le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 2; Visto il supplemento 3 alla serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 70, le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 3; Considerato che il regolamento ECE/ONU n. 70, serie 01 di emendamenti, è uno dei regolamenti ai quali la Comunità europea ha aderito con decisione del Consiglio n. 97/836/CE del 27 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 346 del 17 dicembre 1997; Ravvisata la necessità di adeguare all'emendamento 01 ed ai successivi supplementi del regolamento 70 gli allegati al citato decreto del Ministro dei trasporti n. 388 del 1988, e di consolidare in unico testo le relative prescrizioni; Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive n. 98/34/CE e n. 98/48/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dellarticolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: . Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione dei pannelli posteriori di visibilità 1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali N2 e N3), devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato e conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura 1 riportata nell'allegato A al presente decreto. 2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali O3 e O4), devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato e conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura 2 riportata nell'allegato A.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2003-01-24;40#art-1

In sintesi

La disposizione stabilisce che specifici veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci devono essere dotati posteriormente di appositi pannelli di segnalazione. Nello specifico, l'obbligo riguarda gli autoveicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (categorie N2 e N3) e i rimorchi o semirimorchi con la medesima massa (categorie O3 e O4). Questi mezzi devono montare pannelli retroriflettenti oppure retroriflettenti e fluorescenti. Tali dispositivi devono essere di tipo approvato e rispettare le configurazioni previste nelle figure dell'allegato A.

Perché esiste questa norma

La norma introduce l'obbligo di segnalazione posteriore per migliorare la visibilità e la sicurezza stradale dei veicoli pesanti e lunghi, adeguando le disposizioni tecniche agli standard internazionali ECE/ONU.

A chi si applica

Si applica ai proprietari e conducenti di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (categorie N2, N3, O3 e O4).

Esempio pratico

Un'impresa di autotrasporti che impiega un autoarticolato con motrice di categoria N3 e semirimorchio di categoria O4 deve dotare entrambi i mezzi di pannelli posteriori di tipo approvato. I pannelli installati sul retro devono rispettare le specifiche configurazioni tecniche indicate nell'allegato del regolamento.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di segnalare posteriormente i veicoli indicati con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato e conformi alle configurazioni dell'allegato A; il testo non specifica sanzioni.

Cosa è cambiato

Il regolamento adegua e consolida le prescrizioni tecniche e gli allegati del precedente decreto ministeriale n. 388 del 1988 all'emendamento 01 e ai successivi supplementi del regolamento internazionale ECE/ONU n. 70.

Domande frequenti

Quali categorie di veicoli sono obbligate a montare i pannelli posteriori?L'obbligo si applica agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose (categorie N2 e N3) e ai rimorchi o semirimorchi per il trasporto di cose (categorie O3 e O4) con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
Che tipologia di pannelli deve essere installata?Devono essere installati pannelli posteriori di visibilità retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti, purché di tipo approvato e conformi alle configurazioni dell'allegato A.
I rimorchi per trasporto cose sotto le 3,5 tonnellate sono soggetti a tale obbligo?In base al testo, l'obbligo è espressamente previsto per i rimorchi e semirimorchi la cui massa complessiva a pieno carico supera le 3,5 tonnellate.

Termini chiave

pannelli retroriflettentimassa complessiva a pieno caricoautoveicoli adibiti al trasporto di coserimorchi ed i semirimorchitipo approvato

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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