Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione dei pannelli posteriori di visibilità
In vigore dal 29 mar 2003
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
Visto l'articolo 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388, con il quale sono state adottate norme di omologazione e di installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi, conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti emanati dalla Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ECE/ONU);
Visto il regolamento ECE/ONU n. 70/01 ed il supplemento 1 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 1;
Visto il supplemento 2 alla serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 70, le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 2;
Visto il supplemento 3 alla serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 70, le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 3;
Considerato che il regolamento ECE/ONU n. 70, serie 01 di emendamenti, è uno dei regolamenti ai quali la Comunità europea ha aderito con decisione del Consiglio n. 97/836/CE del 27 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 346 del 17 dicembre 1997;
Ravvisata la necessità di adeguare all'emendamento 01 ed ai successivi supplementi del regolamento 70 gli allegati al citato decreto del Ministro dei trasporti n. 388 del 1988, e di consolidare in unico testo le relative prescrizioni;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive n. 98/34/CE e n. 98/48/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dellarticolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
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Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione dei pannelli posteriori di visibilità
1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali N2 e N3), devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato e conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura 1 riportata nell'allegato A al presente decreto.
2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali O3 e O4), devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato e conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura 2 riportata nell'allegato A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
La disposizione stabilisce che specifici veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci devono essere dotati posteriormente di appositi pannelli di segnalazione. Nello specifico, l'obbligo riguarda gli autoveicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (categorie N2 e N3) e i rimorchi o semirimorchi con la medesima massa (categorie O3 e O4). Questi mezzi devono montare pannelli retroriflettenti oppure retroriflettenti e fluorescenti. Tali dispositivi devono essere di tipo approvato e rispettare le configurazioni previste nelle figure dell'allegato A.
Perché esiste questa norma
La norma introduce l'obbligo di segnalazione posteriore per migliorare la visibilità e la sicurezza stradale dei veicoli pesanti e lunghi, adeguando le disposizioni tecniche agli standard internazionali ECE/ONU.
A chi si applica
Si applica ai proprietari e conducenti di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (categorie N2, N3, O3 e O4).
Esempio pratico
Un'impresa di autotrasporti che impiega un autoarticolato con motrice di categoria N3 e semirimorchio di categoria O4 deve dotare entrambi i mezzi di pannelli posteriori di tipo approvato. I pannelli installati sul retro devono rispettare le specifiche configurazioni tecniche indicate nell'allegato del regolamento.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo di segnalare posteriormente i veicoli indicati con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato e conformi alle configurazioni dell'allegato A; il testo non specifica sanzioni.
Cosa è cambiato
Il regolamento adegua e consolida le prescrizioni tecniche e gli allegati del precedente decreto ministeriale n. 388 del 1988 all'emendamento 01 e ai successivi supplementi del regolamento internazionale ECE/ONU n. 70.
Domande frequenti
Quali categorie di veicoli sono obbligate a montare i pannelli posteriori?L'obbligo si applica agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose (categorie N2 e N3) e ai rimorchi o semirimorchi per il trasporto di cose (categorie O3 e O4) con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
Che tipologia di pannelli deve essere installata?Devono essere installati pannelli posteriori di visibilità retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti, purché di tipo approvato e conformi alle configurazioni dell'allegato A.
I rimorchi per trasporto cose sotto le 3,5 tonnellate sono soggetti a tale obbligo?In base al testo, l'obbligo è espressamente previsto per i rimorchi e semirimorchi la cui massa complessiva a pieno carico supera le 3,5 tonnellate.
Termini chiave
pannelli retroriflettentimassa complessiva a pieno caricoautoveicoli adibiti al trasporto di coserimorchi ed i semirimorchitipo approvato
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.