Art. 2

Documentazione

In vigore dal 1 giu 2002
1. Il Ministero delle comunicazioni provvede a raccogliere ed a conservare, secondo l'ordine temporale e per impresa, il testo delle specifiche tecniche. La relativa documentazione è riportata sul sito del Ministero ed è possibile ottenerne copia su supporto cartaceo dietro rimborso delle relative spese.
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urn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2002-03-20;95#art-2

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