Art. 1

Modalità

In vigore dal 1 giu 2002
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo e dei Ministeri; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità; Considerato che l'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 269 del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito di disciplinare le modalità con le quali gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono pubbliche le specifiche tecniche delle interfacce; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 230/2002, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 gennaio 2002; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM/129779/4562/DL/BP del 20 febbraio 2002; Adotta il seguente regolamento: . Modalità 1. Prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti attraverso le interfacce offerte in Italia, gli operatori di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, mettono tempestivamente a disposizione degli interessati copia su supporto cartaceo delle specifiche tecniche delle interfacce stesse con i contenuti indicati dal comma 4 del predetto articolo 4 e le pubblicano sul proprio sito internet. 2. Gli operatori trasmettono nel contempo al Ministero delle comunicazioni il testo delle specifiche di cui al comma 1. 3. Le medesime modalità indicate nei commi 1 e 2 sono seguite in caso di aggiornamento delle interfacce.
Storico versioni

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