Art. 5
R i n v i o
In vigore dal 3 apr 2002
1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge o dal presente regolamento, restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 e del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 dicembre 2001
Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 114
Storico versioni
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