Art. 5

R i n v i o

In vigore dal 3 apr 2002
1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge o dal presente regolamento, restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 e del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 dicembre 2001 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 114
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