Art. 4
Cumulo dei benefici
In vigore dal 3 apr 2002
1. Nel caso di istanze, relative alla medesima commessa, volte all'ottenimento in misura parziale dei benefici di cui all' ed all' della legge e di cui agli del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, come richiamati dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522, nonché di quelli previsti dall' della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modifiche ed integrazioni, i benefici da accordarsi non devono complessivamente superare, in termini di equivalente aiuto, il massimale espresso in percentuale del valore contrattuale determinato ai sensi dell' della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e pari al 9 per cento di tale valore per i contratti di costruzione navale con valore superiore ai 10 milioni di euro, e del 4,5 per cento negli altri casi, tenuto conto anche delle provvidenze eventualmente accordate da altri Paesi dell'Unione europea.
2. Per le iniziative in relazione alle quali le imprese navalmeccaniche abbiano presentato istanza volta ad ottenere i contributi di cui agli del predetto decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, come convertito e prorogato, è consentito alle imprese stesse, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, rinunciare irrevocabilmente, in tutto o in parte, al contributo, nel rispetto delle pertinenti norme e procedure. In tal caso eventuali benefici relativi alla medesima iniziativa richiesti ai sensi della legge saranno ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 1.
3. Nel caso di cumulo di più benefici parziali, l'osservanza del massimale indicato al comma 1 è verificata sulla base delle metodologie di calcolo dell'elemento d'aiuto a tal fine impiegate dai competenti servizi dell'Unione europea ed è perseguita attraverso una riduzione proporzionale dell'ammontare massimo del credito di imposta concedibile ai sensi dell' ovvero dell'abbattimento del tasso di interesse commerciale di riferimento (C.I.R.R.) di cui all'.
4. Fatto salvo quanto disposto dall', comma 3, della legge, i benefici della medesima sono invece esclusi per le navi in relazione alla cui costruzione o trasformazione siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-12-27;487#art-4