Art. 4
In vigore dal 27 apr 2002
1. I comuni, entro la conclusione di ciascun anno scolastico, trasmettono all'Ufficio scolastico regionale i dati numerici, in termini quantitativi, dei casi di evasione dell'obbligo di istruzione, comunicati dalle istituzioni scolastiche del proprio territorio. Entro il trenta agosto dello stesso anno l'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alla regione e alla provincia i dati raccolti.
2. Comune, regione, provincia, Ufficio scolastico regionale, eventualmente d'intesa con altri enti pubblici o privati, formulano entro il 30 settembre di ogni anno un piano di prevenzione della dispersione scolastica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 dicembre 2001
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 181
Storico versioni
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