Art. 1

In vigore dal 27 apr 2002
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visti gli articoli 30 e 34 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'articolo 114; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare gli articoli 138 e 139; Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed in particolare il comma 6 dell'; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323, contenente disposizioni per l'attuazione dell' della legge 20 gennaio 1999, n. 9; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell', com-ma 6, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 - e in particolare capo VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni - articolo 45 - iscrizione scolastica; Atteso l'obbligo di emanare con regolamento le norme integrative all'articolo 114 del citato decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; Sentito il Ministro dell'interno; Acquisito il parere dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali e recepite le osservazioni in esso contenute; Sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso in sede consultiva nella adunanza del 30 luglio 2001 e recepite le osservazioni in esso contenute; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Emana il seguente regolamento: . 1. Ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci".
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