Art. 2

Effetti fiscali

In vigore dal 28 lug 2001
1. L'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi dell' non deve essere computato nel limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, quinto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 342 del 2000 o, se successivo, a partire dall'esercizio nel cui bilancio è effettuato il trasferimento. 2. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta con riferimento al quale è stato effettuato il trasferimento. La regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, contenente la richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva, determina gli effetti di cui al comma 1. In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte sostitutive dovute sulla base degli importi indicati nel modello si applicano le disposizioni per la liquidazione e riscossione in materia di imposte sui redditi.
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