Art. 1
Soggetti e oggetto
In vigore dal 28 lug 2001
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 22, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, possono trasferire, in tutto o in parte, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1o gennaio 1999, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992;
Visto l'articolo 22, comma 2, della citata legge n. 342 del 2000, ai sensi del quale l'ammontare trasferito è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento;
Visto l'articolo 22, comma 4, della legge n. 342 del 2000, in base al quale l'applicazione della suddetta imposta sostitutiva va richiesta con apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e tenuto conto che per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi;
Visto l'articolo 22, comma 5, della legge n. 342 del 2000, in base al quale le disposizioni occorrenti per l'applicazione del medesimo articolo 22 della legge n. 342 del 2000 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-5220/UCL del 30 aprile 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
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Soggetti e oggetto
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, possono trasferire, in tutto o in parte, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1o gennaio 1999, al fondo per rischi bancari generali di cui all' articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992. L'ammontare trasferito è assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge n. 342 del 2000.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del predetto testo unico. Tali soggetti possono trasferire l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti al fondo per rischi finanziari generali.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere applicata anche ai fondi di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992, per la parte trasferita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
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