Art. 3
Disciplina fiscale
In vigore dal 20 lug 2001
1. Le cessioni di prodotti editoriali e le dotazioni informatiche, di cui ai precedenti articoli del presente decreto, non costituiscono ricavi nè plusvalenze patrimoniali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 53, comma 2, e dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Le cessioni di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche, di cui agli articoli precedenti, sono equiparate, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, alla distruzione di beni.
3. La distruzione dei beni di cui al comma precedente, risulta, in via alternativa:
a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile ovvero da apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal quale risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi nonché i soggetti riceventi;
b) dal documento di trasporto previsto dall', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, o con altro valido documento di trasferimento;
c) da apposita annotazione, al momento della consegna dei beni, in uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24, 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contenente, oltre alla natura, quantità e qualità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 25 maggio 2001
Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 298
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