Art. 1
Ambito soggettivo
In vigore dal 20 lug 2001
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenente il testo unico sulle imposte dirette;
Visto l'articolo 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 324, che stabilisce agevolazioni fiscali per le donazioni d'opere librarie e di dotazioni informatiche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che il comma 3 dell'articolo 54, della legge 23 novembre 2000, n. 324, demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze la regolamentazione della disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 54 della legge 23 novembre 2000, n. 324;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-5351 del 7 maggio 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito soggettivo
1. I soggetti titolari di reddito d'impresa, nonché i soggetti titolati di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le cessioni gratuite previste dall'articolo 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342.
2. I destinatari delle cessioni di cui al comma precedente sono:
a) gli enti locali;
b) gli istituti di prevenzione e pena;
c) le istituzioni scolastiche;
d) gli orfanotrofi;
e) gli enti religiosi.
Storico versioni
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