Art. 4

Certificazioni

In vigore dal 27 lug 2001
1. Fermo restando quanto disposto dagli della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le certificazioni e le attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 8, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed ogni altra risultanza tratta dal registro delle imprese e dal REA relativa ad ogni stato, fatto e qualità riguardante l'esercente attività agricola sono sostitutive di ogni altra dichiarazione o attestazione riguardante i medesimi stati, fatti e qualità dell'esercente attività agricola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 maggio 2001 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, Industria, commercio e artigianato, foglio n. 300
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