Art. 4
Certificazioni
In vigore dal 27 lug 2001
1. Fermo restando quanto disposto dagli della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le certificazioni e le attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 8, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed ogni altra risultanza tratta dal registro delle imprese e dal REA relativa ad ogni stato, fatto e qualità riguardante l'esercente attività agricola sono sostitutive di ogni altra dichiarazione o attestazione riguardante i medesimi stati, fatti e qualità dell'esercente attività agricola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 maggio 2001
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato Letta
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, Industria, commercio e artigianato, foglio n. 300
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2001-05-23;278#art-4