Art. 3
Procedimento di acquisizione e di aggiornamento di dati e notizie nel REA
In vigore dal 27 lug 2001
1. Le notizie di cui all' riguardano gli addetti, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi riferimenti catastali, la tipologia e consistenza degli allevamenti, nonché l'identificazione degli imprenditori a titolo principale e sono indicate nell'allegato AG annesso al presente decreto. Per l'acquisizione di tali notizie, non coperte da segreto statistico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli uffici accedono alle banche dati gestite dall'AGEA e dagli organismi pagatori, all'Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) previsto dal regolamento CEE n. 2186 del 1993, ai sistemi informativi del Ministero delle finanze, a norma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dell'INPS e dell'INAIL, nonché al SIAN e ai sistemi informativi delle regioni. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano nelle quali siano operanti organi con analoghe finalità è dato incarico a queste ultime di fornire tutti i dati richiesti all'anagrafe centrale. La valutazione dell'esistenza del segreto statistico ovvero di obblighi o divieti ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, compete alle amministrazioni titolari delle predette banche dati.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, il SIAN comunica all'ufficio, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati e le notizie di cui al comma 1 relativamente agli esercenti attività agricola che alla predetta data risultano iscritti nel registro delle imprese e nel REA.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'ufficio richiede, a norma dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, le medesime informazioni di cui al comma 1 agli esercenti attività agricola, per i quali non abbia avuto comunicazione dal SIAN ma che risultino iscritti nel registro delle imprese e nel REA, per il tramite di un modello recante i dati e le notizie di cui all'allegato AG.
4. Gli esercenti attività agricola di cui al comma 3, anche avvalendosi dell'assistenza delle associazioni agricole, comunicano all'ufficio anche in via telematica, entro il 30 novembre di ciascun anno e comunque quando ne abbiano interesse, le notizie di cui al comma 1 con riferimento al modello di cui all'allegato AG. In caso di mancata comunicazione i dati s'intendono confermati.
5. Con comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato indirizzato alle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da diffondere anche a cura delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, saranno rese note le scadenze di cui ai commi 2, 3 e 4 per il primo anno di avvio del procedimento di cui al presente articolo.
6. Il responsabile del trattamento dei dati adotta le misure di sicurezza previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2001-05-23;278#art-3