Art. 7
Requisiti specifici delle strutture
In vigore dal 12 ago 2001
1. Ai fini della individuazione dei requisiti minimi delle strutture si considerano:
a) strutture a carattere comunitario;
b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera;
c) strutture protette;
d) strutture a ciclo diurno.
2. Le strutture a carattere comunitario sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del necessario supporto familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.
3. Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.
4. Le strutture protette sono caratterizzate da media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente.
5. Le strutture a ciclo diurno sono caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e possono trovare collocazione all'interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui ai commi precedenti.
6. Oltre ai requisiti indicati agli articoli precedenti, le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell'allegato A al presente decreto quale parte integrante.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.ministro.solidarieta.sociale:decreto:2001-05-21;308#art-7