Art. 4
Soggetti e procedure
In vigore dal 12 ago 2001
1. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale, e fatto salvo quanto stabilito dall', comma 2, e dall', comma 1, i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.ministro.solidarieta.sociale:decreto:2001-05-21;308#art-4