Art. 4

In vigore dal 3 giu 2001
1. I corsi di diploma universitario relativi alla figura di cui all', sono soppressi, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti iscritti ai corsi già iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale è equipollente a quello di educatore professionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 marzo 2001 Il Ministro: Veronesi Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 343
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:2001-03-29;182#art-4

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