Art. 1

In vigore dal 3 giu 2001
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Visto il proprio decreto 17 gennaio 1997 con il quale è stata individuata la figura e relativo profilo professionale del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; Visti i propri decreti 17 gennaio 1997 con i quali sono state individuate le figure e relativi profili professionali dell'assistente sanitario e del terapista occupazionale; Visto il proprio decreto 8 ottobre 1998, n. 520, con il quale è stata individuata la figura e relativo profilo professionale dell'educatore professionale; Ritenuto, per evitare duplicazioni di funzioni presenti nelle figure di assistente sanitario e di terapista occupazionale, già individuate, e nella nuova figura dell'educatore professionale, di procedere alla soppressione della figura professionale di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e contestualmente di individuare la nuova figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica; Ritenuto di dover garantire il completamento degli studi agli studenti già iscritti ai corsi di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e di equiparare, con riferimento al profilo ed agli ordinamenti didattici delle due figure, il titolo conseguito a quello di educatore professionale; Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita, espresso nella seduta del 30 settembre 1998; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 7 giugno 1999; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota, in data 5 luglio 1999, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: . 1. È soppressa la figura professionale di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997.
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