Art. 2
In vigore dal 17 nov 2001
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1999.
Il presente regolamento viene trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 8 febbraio 2001
Il Ministro degli affari esteri Dini
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Affari esteri, registro n. 7, foglio n. 223
Storico versioni
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