Art. 2

In vigore dal 17 nov 2001
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1999. Il presente regolamento viene trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 8 febbraio 2001 Il Ministro degli affari esteri Dini Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001 Ministeri istituzionali, Affari esteri, registro n. 7, foglio n. 223
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