Art. 1
In vigore dal 17 nov 2001
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo;
Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1988, n. 863, concernente il trattamento economico spettante al personale inviato in missione all'estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Visto il decreto 4 luglio 1997, n. 492, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1998 con il quale è stato adottato un regolamento recante modifiche al trattamento economico previsto dalle sopracitate disposizioni, in particolare agli del decreto interministeriale 19 febbraio 1988, n. 863;
Visto il decreto interministeriale 4 novembre 1999, n. 128/005058/2, con il quale è stato adottato un regolamento recante modifiche al trattamento economico previsto dal predetto decreto 4 luglio 1997, n. 492;
Ritenuto di dover apportare alcune variazioni al trattamento economico per carichi familiari di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto interministeriale n. 128/005058/2 del 4 novembre 1999, al fine di armonizzarlo con quello previsto per il personale del Ministero degli affari esteri;
Ritenuto di dover fissare la decorrenza della predetta modifica al 1 luglio 1999 anche per tenere conto dei contratti in corso di esecuzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 100/2000 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri eseguita con atto n. 34211 del 9 ottobre 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. All'articolo 5 del decreto interministeriale 4 novembre 1999 n. 128/005058/2 sono aggiunti i seguenti commi:
"5. Il beneficio di cui al comma 3 spetta, a prescindere dall'effettiva residenza, quando i figli non possono risiedere nella stessa sede di servizio per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute";
"6. Entrambi i benefici previsti dai commi 2 e 3 spettano, a prescindere dalla effettiva residenza, nei casi previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2001-02-08;396#art-1