Art. 1
Istituzione di un fondo di progettazione
In vigore dal 29 giu 2001
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un fondo destinato alla copertura degli oneri di progettazione;
Visto l'articolo 20, comma 3, della legge 23 maggio 1997, n. 135;
Visto l'articolo 14 della citata legge n. 144/1999;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Ritenuta la necessità di disporre da parte delle amministrazioni statali e degli enti a carattere sovraregionale sottoposti alla vigilanza delle amministrazioni statali di progetti preliminari qualitativamente e quantitativamente adeguati ai fini di una puntuale realizzazione di opere pubbliche anche nel rispetto delle esigenze delle amministrazioni usuarie;
Considerato che è indispensabile anticipare risorse finanziarie necessarie ad affrontare la fase della progettazione delle opere pubbliche;
Considerata la necessità di individuare criteri obiettivi per il corretto e funzionale utilizzo delle risorse finanziarie del fondo ai fini della migliore utilizzazione degli stanziamenti;
Ravvisata la necessità di disporre la sostituzione del decreto ministeriale del 20 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 1998, per effetto della nuova disciplina del fondo di progettazione introdotta con il sopra citato articolo 13 della legge n. 144 del 17 maggio 1999;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere n. 176/2000 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 ottobre 2000;
Vista la nota n. 46560 del 7 settembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ufficio legislativo;
Vista la comunicazione effettuata in data 25 gennaio 2001 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
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Istituzione di un fondo di progettazione
1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo destinato alla progettazione e a studi e indagini connessi, per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture a cura delle amministrazioni statali e degli enti a carattere sovraregionale vigilati da Amministrazioni statali. Le relative risorse vengono erogate a fondo perduto.
2. Il Fondo è altresì destinato al finanziamento delle attività relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, disposte dai commissari straordinari.
3. Le risorse finanziarie del Fondo sono costituite dalle:
residue disponibilità esistenti presso la contabilità speciale istituita per la gestione del Fondo di rotazione autorizzato dall'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate alla pertinente unità previsionale di base;
disponibilità esistenti sull'unità previsionale di base 2.2.1.5 - cap. 7181 per l'anno 2000, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a seguito delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, integrate dall', comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 449;
somme autorizzate dall'articolo 13, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:2000-12-27;456#art-1