Art. 4
Modalità e procedure
In vigore dal 29 giu 2001
1. I soggetti interessati devono inoltrare le richieste di ammissione al finanziamento corredate da un documento contenente l'analisi dei bisogni da soddisfare, le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli interventi da realizzare, l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche, la spesa globale prevista, nonché l'indicazione dell'eventuale apporto di capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica.
2. Per le opere il cui costo complessivo sia stimato in misura superiore a lire venti miliardi, la richiesta deve essere corredata dallo studio di fattibilità previsto dall' della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. Gli enti a carattere sovraregionale devono inoltrare le richieste tramite l'Amministrazione statale che ne esercita la vigilanza, la quale dovrà esprimere il proprio parere sulla richiesta stessa.
4. I commissari straordinari devono inoltrare la richiesta di ammissione al finanziamento limitatamente all'attività di progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, corredate da una dettagliata relazione tecnica relativa anche alla copertura finanziaria dell'intervento da realizzare.
5. Nella richiesta il soggetto richiedente indica le modalità di erogazione o accreditamento del finanziamento.
6. Le richieste devono pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - via Nomentana n. 2 - 00161 Roma, che ne dispone l'immediato inoltro alle direzioni generali competenti per materia ovvero alle Amministrazioni pubbliche eventualmente competenti, per l'acquisizione di un parere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle richieste medesime. La Direzione generale formula, ove necessario, una graduatoria di merito che tiene conto delle priorità e dei criteri stabiliti dall', nonché delle condizioni richieste dal primo comma dell' del presente decreto.
7. Ai fini della formazione della graduatoria la valutazione degli interventi da ammettere a finanziamento è effettuata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti ripartiti secondo i seguenti parametri:
fino a 15 punti attribuiti sulla base degli atti adottati per la copertura finanziaria dell'opera;
fino a 15 punti per la qualità dell'analisi dei bisogni da soddisfare;
5 punti attribuiti per i progetti di opere pubbliche di importo stimato superiore a 20 miliardi di lire;
fino a 15 punti per le componenti storico-artistiche e architettoniche dell'intervento previsto, documentate sulla base di vincoli esistenti;
fino a 20 punti per interventi inseriti nell'ambito di piani di recupero, programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile, contratti di quartiere, piani di riqualificazione paesistica e urbana adottati, interventi da realizzare all'interno di aree naturali protette;
fino a 10 punti attribuiti per l'espressa previsione di soluzioni impiantistiche a ridotto consumo energetico;
fino a 20 punti per le componenti socio-economiche dell'intervento previsto.
7-bis. I criteri di precedenza di cui all', comma 3, hanno effetto per le richieste che superano il punteggio di 50 punti.
8. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze istruttorie, provvede nei successivi trenta giorni alla quantificazione dei contributi da assegnare ai richiedenti avuto riguardo alle disponibilità del "Fondo di progettazione per le opere pubbliche" iscritto nel centro di responsabilità "Affari generali e del personale" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
9. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza dal contributo stesso. I soggetti beneficiari devono comunicare al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - l'avvenuto affidamento.
10. I soggetti beneficiari devono, infine, inviare tempestivamente all'ufficio di cui al comma precedente, una dichiarazione attestante la conclusione e l'idoneità tecnica della progettazione finanziata, nonché la liquidazione del progettista, indicando l'esatto ammontare erogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:2000-12-27;456#art-4